Statuto

 

Lo Statuto è l’atto normativo che disciplina il funzionamento e l’organizzazione dell’Ente di Governo d’Ambito della Regione Sardegna, così come previsto dall’articolo 6 comma 2 legge regionale del 4 febbraio 2015 e s.m.i.).

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 61/21 del 18/12/2018 sono state approvate le modifiche allo statuto dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna in attuazione della L.R. n. 25 del 11/12/2017.

Con la Deliberazione del CIA n. 57 del 20 dicembre 2021 sono state rideterminate, ai sensi dell’art. 4, comma 2, dello Statuto, le quote di rappresentatività dei Comuni utilizzando i dati ISTAT relativi alla popolazione dei Comuni rilevati al 1° gennaio dell’anno 2020, e conseguentemente è stato modificato l’allegato “quote di rappresentatività”.

Con la Deliberazione del CIA n. 61 del 25 novembre 2024 sono state rideterminate, ai sensi dell’art. 4, comma 2, dello Statuto, le quote di rappresentatività dei Comuni utilizzando i dati ISTAT relativi alla popolazione dei Comuni rilevati al 1° gennaio dell’anno 2023, e conseguentemente è stato modificato l’allegato “quote di rappresentatività”

 

Lo statuto in sintesi

 

Oltre alle modalità di costituzione dell’Egas nello Statuto sono indicati tra l’altro

• gli scopi le funzioni dell’Ente;

• le quote di rappresentatività dei Comuni: per il 70% in rapporto alla popolazione residente nel Comune secondo l’ultimo rilevamento Istat disponibile, per il 30% in rapporto alle dimensioni del Comune;

• la costituzione del patrimonio.

Lo Statuto definisce e disciplina i compiti, le funzioni e le modalità di costituzione degli organi che costituiscono l’Ente:

 

Il Comitato Istituzionale d’Ambito, composto:

 

• dal Presidente della Regione o un suo delegato;

• due componenti scelti tra i sindaci dei comuni capoluogo di provincia e della città metropolitana;

• due componenti scelti tra i sindaci dei comuni con popolazione uguale o superiore a 10.000 abitanti;

•due componenti scelti tra i sindaci dei comuni con popolazione uguale o superiore a 3.000 abitanti e inferiore a 10.000 abitanti;

•quattro componenti scelti tra i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

 

Le Conferenze territoriali

Ciascuna conferenza territoriale è composta dai sindaci dei comuni ricadenti nell’ambito territoriale di riferimento così come individuato dal Comitato istituzionale d’Ambito nel rispetto del nuovo assetto territoriale degli enti locali ai sensi della L.r. 4 febbraio 2016, n.2 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 23/5 del 20 aprile 2016.

 

Lo Statuto inoltre definisce:

 

• Le modalità di costituzione della Commissione per il controllo analogo: i Comuni partecipanti all’Ente di governo dell’ambito e facenti parte dell’assemblea dei soci del gestore unico eleggono, con quote di rappresentanza paritarie, i quattro componenti della commissione per il controllo analogo e la Regione nomina il quinto componente

• Le funzioni e le modalità di individuazione del Direttore generale che si occupa della direzione della gestione tecnica, amministrativa e finanziaria dell’Ente e all’adozione degli atti che impegnano il medesimo verso l’esterno;

• Le modalità di nomina e le funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti,

• La tutela degli utenti;

• Le funzioni e le modalità di controllo esercitate dalla Giunta regionale sull’Ente;

• Le forme di consultazione con i Comuni.

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